Art. 10.
(Poteri di accertamento e sanzionatori
dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato).

      1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle comunicazioni al fine di garantire e tutelare il libero giuoco della concorrenza.
      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano posizioni dominanti nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso e delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa.
      3. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, sono nulli.
      4. I soggetti che operano nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, sono obbligati a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
      5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 3, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti, di intese e di operazioni di concentrazione contrastanti con i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nei settori di

 

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cui all'articolo 5, comma 1, si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonei a determinare una situazione vietata ai sensi dei citati articoli 6, 7, 8 e 9, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa. In tali ipotesi, oltre che nei modi previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, l'Autorità può intervenire proponendo alle imprese che si trovano in posizione dominante di adottare una o alcune delle seguenti misure, determinando nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute:

          a) dismissione di aziende o di rami di azienda, o rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9;

          b) riduzione dei programmi irradiati in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui all'articolo 7;

          c) riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare i limiti di cui all'articolo 8;

          d) imposizione temporanea di limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi di quelli previsti dalla legislazione vigente in materia;

          e) imposizione dell'obbligo di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva.

 

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      6. I provvedimenti di cui al comma 5 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
      7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e di trasparenza stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, definendone i presupposti e i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, devono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità per questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria e il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e ai terzi che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
      8. Si applicano, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.