1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle comunicazioni al fine di garantire e tutelare il libero giuoco della concorrenza.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano posizioni dominanti nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso e delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa.
3. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, sono nulli.
4. I soggetti che operano nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, sono obbligati a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 3, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti, di intese e di operazioni di concentrazione contrastanti con i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nei settori di
a) dismissione di aziende o di rami di azienda, o rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9;
b) riduzione dei programmi irradiati in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui all'articolo 7;
c) riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare i limiti di cui all'articolo 8;
d) imposizione temporanea di limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi di quelli previsti dalla legislazione vigente in materia;
e) imposizione dell'obbligo di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e di trasparenza stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, definendone i presupposti e i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, devono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità per questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria e il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e ai terzi che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
8. Si applicano, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.